Termini di Garanzia
Garanzia legale di conformità
Il Commerciante, agendo a titolo professionale, si obbliga a rispettare le disposizioni legali e regolamentari relative all’esercizio di un’attività commerciale di vendita a distanza.
A questo titolo e, fatta eccezione per la garanzia convenzionale proposta, il Commerciante è tenuto a fornire le garanzie legali di conformità previste dal combinato disposto degli articoli 129 e 130 della Codice del consumo e la Garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata agli articoli 1490 a 1492 del Codice Civile.
Figevida non è in alcun modo coinvolto nelle garanzie assunte dai Commercianti.
Ai sensi dell’Art. 129, i beni si intendono conformi al contratto qualora ricorrano, se pertinenti, i seguenti presupposti:
- sono idonei all’uso a cui sono abitualmente destinati;
- sono conformi alla descrizione e hanno le qualità eventualmente descritte;
- hanno la qualità e le prestazioni che si può ragionevolmente aspettarsi dalla tipologia del bene tenendo conto della natura dello stesso e di eventuali dichiarazioni pubbliche circa caratteristiche specifiche;
- sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore purché questo abbia preventivamente informato il venditore.
In particolare non rientrano all'interno dei danni di garanzia, danni di parti soggette ad usura ordinaria o danni di natura elettronica qualora le parti non siano state montate ed installate da personale tecnico qualificato. Non rientrano infine danni a parti in plastiche come: graffi, crepe, fori ecc. dettate dall'utilizzo ordinario che se ne fa in quanto non imputabili al prodotto in se ma all'usura della stessa.